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D.M. 19/04/2002 n. 124

6. La detrazione compete, per le spese sostenute nei periodi d'imposta in corso alla data del 1 gennaio degli anni 2000 e 2001, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento.

7. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

8. I fondi di cui all'art. 2, comma 63, lettera c), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalità di cui alla medesima lettera b).

9. I commi 40, 41 e 42 dell'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti: "40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'art. 39 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'art. 39, comma 6, della Legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'art. 39, comma 5, della medesima Legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.

41. È ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima rata allegando l'attestazione del versamento della prima rata medesima.

42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato all'avvenuto pagamento dell'in-

10. L'art. 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione stessa.

11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undecies) è inserito il seguente: "127-duadecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, primo comma, lettera b), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;".

- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "3. Con Decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la Legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della Legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".

- Il Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1997.

-Si trascrive il testo dell'art. 2 Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57": "Art. 2 (Definizione di bosco e di arboricoltura da legno). -

1. Agli effetti del presente Decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e

a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinchè un'area sia considerata bosco

b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco

c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.

3. Sono assimilati a bosco

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboscamento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustica a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi

c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'art. 146, comma 1, lettera g), del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.

6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 9, comma 6 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, v. note alla premessa.

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.

-Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi": "3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'art. 43, le certificazioni dei sostituti d'imposta, nonchè i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento previsto dal Decreto di cui all'art.

8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.".

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del-l'11 novembre 1972.

Art. 2.

1. Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione in cinque o dieci quote annuali costanti e di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta.

Art. 3.

1. Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici trasmettono all'Agenzia delle entrate in via telematica, con le modalità ed entro il termine individuato da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.

Art. 4.

1. La detrazione non è riconosciuta in caso di

a) violazione di quanto previsto all'articolo 1, commi 1 e 2

b) effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi

c) esecuzione di interventi difformi da quelli comunicati ai sensi dell'articolo 1

d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonchè di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente

e) violazione delle norme in materia ambientale e forestale. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 aprile 2002 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 222

 

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